Descrizione
Il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’IMU prevede l’applicazione dal 2015 di una aliquota agevolata per le unità immobiliari, con rendita catastale inferiore a 500 euro, concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo IMU a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) che la utilizzano come abitazione principale con le relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C/2, C/6 o C/7) e che non hanno altre abitazioni di proprietà ubicate nel territorio del comune locate o tenute a disposizione. L’applicazione di tale aliquota spetta per una sola unità immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito, con esclusione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ed è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza del godimento dell’aliquota agevolata, di dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta su modulistica predisposta dal Comune.
Le dichiarazioni relative al comodato gratuito devono essere presentate al Comune entro il 30 settembre dell’anno in cui l’abitazione viene concessa in comodato nel corso del primo semestre mentre le dichiarazioni relative alle concessioni poste in essere nel corso del secondo semestre dovranno essere presentate al Comune entro il 30 marzo dell’anno successivo. Tale dichiarazione avrà validità per gli anni d’imposizione successivi. La variazione o la cessazione del comodato dovranno essere comunicati al Comune entro gli stessi termini. In caso di dichiarazioni omesse o infedeli verranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia con recupero dell’imposta non versata.
Approfondimenti
Con la Legge di Stabilità 2016 è stata introdotta l’agevolazione della riduzione al 50% della base imponibile nel caso del comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta (quindi per genitori e figli).
In tale caso gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta sono soggetti alle stesse condizioni richieste dalla legge per l’IMU che, in sintesi, sono le seguenti:
- il comodato deve essere tra genitori e figli (parenti in linea retta di primo grado)
- l’immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- il comodante deve risiedere nello stesso comune del comodatario
- il comodante non deve possedere altre abitazioni oltre quella principale e quella data in comodato
- il contratto di comodato deve essere registrato
- deve essere presentata la dichiarazione IMU al Comune.